
Sono validi testamenti incrociati tra i coniugi con clausole di premorienza?
Si, ma solo se rispettano determinate e imprescindibili condizioni.
Iniziamo con il dire che il testamento è l’atto unipersonale per eccellenza attraverso il quale un soggetto
dispone delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
Il concetto di uni personalità testamentaria è collegato alla libertà esclusiva del solo testatore di disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di revocare o modificare in ogni momento anche l’intero testamento fino alla sua morte questo significa che è a cuore del legislatore italiano preservare il diritto della persona fisica di disporre delle proprie sostanze materiali
senza condizionamenti e senza obblighi negoziali.
L’ art. 589 c.c. fissa uno dei più importanti cardini dell’ordinamento italiano, quello della tutela del principio della libertà testamentaria.
Con tale norma viene esclusa la validità del testamento congiuntivo e di quello reciproco, mentre nessuna menzione è riservata al testamento simultaneo.
Il divieto del testamento congiuntivo ricorre allorquando due o più persone dispongano per testamento nel medesimo atto dei propri beni a favore di un terzo.
Ad esempio, due coniugi che concordano di redigere un testamento insieme per disporre dei loro beni in favore dei figli al fine di essere certi che le loro disposizioni siano economicamente paritarie.
Il testamento reciproco ricorre quando due o più testatori testano reciprocamente nel medesimo atto però l’uno in favore dell’altro.
Entrambi i testamenti congiuntivi e reciproci sono affetti da nullità e la ratio del divieto risiede nella circostanza che per revocarli servirebbe il consenso dell’altro testatore menomando la libertà testamentaria garantita anche dall’art. 679 c.c. che stabilisce l’irrinunciabilità del diritto del testatore alla revoca o alla modifica delle sue disposizioni testamentarie.
Il divieto posto dall’art. 589 c.c. vale espressamente per il testamento congiuntivo e per quello reciproco dovendosi invece ritenere ammissibile il c.d. “testamento simultaneo”.
Ricorre quest’ultima fattispecie quando le dichiarazioni di ultima volontà anche se contemporanee e contenute in un unico documento sono, però, strutturalmente e sostanzialmente autonome tra loro.
Ad esempio, quando ciascun coniuge abbia scritto di proprio pugno, datato e sottoscritto il testamento su un unico foglio senza ingerenze dell’altro.
La Suprema Corte in più occasioni ha ammesso la validità del testamento simultaneo sull’assunto che si tratti di atti distinti contenenti disposizioni di ultima volontà redatte in piena libertà, salvo
naturalmente si dimostri l’esistenza di un’eventuale captazione (Cass. civ., 30/07/1937, n. 2942).
Per testamenti incrociati si intende quei testamenti tra loro incrociati per gli effetti giuridici tra le parti.
Rientrano nell’alveo dei testamenti congiuntivi se materialmente redatti in un unico documento con l’intento di più persone di testare insieme o più facilmente rientrano nell’alveo dei testamenti reciproci se le parti dispongono reciprocamente con un unico programma dispositivo, in entrambi i casi i testamenti sarebbero comunque nulli per violazione dell’art. 589 c.c.
Se, invece, consideriamo i testamenti incrociati come testamenti simultanei o anche non simultanei sotto il profilo temporale e non funzionalmente collegati da un unico disegno di pianificazione successoria che obbliga i testatori al rispetto del contenuto, possiamo considerarli pienamente validi, in quanto revocabili in ogni momento da ciascun testatore senza ricadute sugli effetti del testamento non revocato.
Quanto detto non sta a significare che i testamenti incrociati siano sempre e in ogni casi validi, in quanto attraverso gli stessi si potrebbe violare il divieto dei patti successori ex art. 458 c.c. , cioè di quei patti che vincolato contrattualmente a disporre per testamento in un determinato modo piuttosto che in un altro.
L’eventualità che un testamento incrociato integri una violazione del disposto dell’art. 458 c.c. è una circostanza confermata dalla giurisprudenza per i testamenti simultanei.
Gli stessi sono nulli, infatti, quando realizzativi di un patto successorio istitutivo, cioè un contratto attraverso il quale un soggetto (coniuge) viene nominato erede dal proprio futuro dante causa (altro coniuge), (sent. Cass. civ., Sez. II, 02/09/2020, n. 1819).
La citata sentenza della Suprema Corte è di particolare interesse per il tema in oggetto in quanto prende le mosse dalla causa ereditaria intentata da due fratelli per far dichiarare la nullità dei testamenti olografi redatti nello stesso tempo e con uguale contenuto attraverso i quali i loro genitori regolavano le proprie successioni con disposizioni reciproche, peraltro sottoposte alla condizione di premorienza di uno dei coniugi. Nel pronunciarsi sulla questione la Cassazione sottolinea la differenza tra testamento congiuntivo e testamento simultaneo.
Ad avviso della Suprema Corte “diversa dal testamento congiuntivo è l’ipotesi del testamento simultaneo che ricorre quando due disposizioni testamentarie, sia pure reciproche, costituiscano due atti perfettamente distinti, quantunque scritti sullo stesso foglio. L’utilizzo dello stesso strumento cartaceo non esclude l’autonomia delle singole dichiarazioni testamentarie. Né l’autonomia delle singole dichiarazioni può essere esclusa dalla reciprocità delle disposizioni”.
Uno degli indizi da cui possa desumersi il patto successorio tra i coniugi che incrociano le reciproche disposizioni testamentarie con compressione della libertà testamentaria può rinvenirsi nell’apposizione della condizione “si praemoriar” con la quale vengono condizionati i lasciti alla premorienza di ciascuno dei testatori.
Tuttavia, ciò non implica alcun automatismo poiché occorre valutare caso per caso sulla base dell’interpretazione della volontà testamentaria di entrambi i coniugi per cui solo se è presente la condizione di premorienza in entrambi i testamenti incrociati allora presuntivamente si è in
presenza di un patto successorio.
Differente è invece la questione della generale ammissibilità della condizione di premorienza apposta alle disposizioni testamentarie al di fuori dell’ipotesi di testamenti incrociati. Al riguardo potrebbe riconoscersi la legittimità di detta condizione qualora uno dei coniugi nel proprio testamento condizioni le disposizioni testamentarie alla propria premorienza o alla premorienza dell’altro coniuge.
E quindi ecco la risposta:
In conclusione, i coniugi possono con testamenti aventi contenuto incrociato disporre una pianificazione successoria purché vengano rispettate le tutele legislative poste a salvaguardia della voluntas testantis ossia che i testamenti, anche coevi o scritti su un unico foglio, siano formalmente e sostanzialmente indipendenti l’uno dall’altro e, dunque, revocabili e modificabili singolarmente in qualsiasi momento senza inficiare l’efficacia del testamento non revocato o non modificato.
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