Che conseguenze ci sono per gli altri coeredi?

La risposta alla domanda è positiva.

Il contratto di locazione stipulato da un comproprietario, siccome riconducibile alla gestione di affari altrui, è valido ed efficacie nei confronti di tutti i comproprietari che non siano locatori, cioè anche se non hanno sottoscritto il contratto, salvo che non si siano preventivamente opposti alla stipula.

Ratifica e gestione tra coeredi

Inoltre, i coeredi/comproprietari possono SENZA PARTICOLARI FORMALITÀ ratificare ai sensi dell’art. 1705 c.c. l’operato dell’erede gestore, anche successivamente.

Per i giudici, infatti, in difetto di prova contraria, i comproprietari hanno pari potere di gestione sulla base della presunzione che ognuno di essi operi con il consenso degli altri.

Obblighi fiscali e dichiarazione dei redditi

Ne consegue che tutti i comproprietari, indipendentemente dalla percezione, dovranno fare menzione nella propria dichiarazione dei redditi del reddito da locazione conseguente al contratto stipulato da uno dei coeredi.

L’art. 26 del Dpr 917/86, cosiddetto TUIR, dispone, infatti, che i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale.

E, siccome nei casi di contitolarità della proprietà o di altro diritto reale sull’immobile o di coesistenza di più diritti reali su di esso, il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto, naturalmente esclusivamente per la parte corrispondente al suo diritto, ciascun coerede dovrà indicare il reddito fondiario percepito nella propria dichiarazione dei redditi.

In questo senso, si conferma che un coerede può affittare casa senza consenso degli altri e ciò produce conseguenze fiscali per tutti i comproprietari.

Inquilino moroso: come evitare di pagare tasse

È fondamentale, infine, evidenziare che, in caso di immobili locati ad uso abitativo, qualora l’inquilino sia moroso, è possibile, però, evitare di pagare imposte sui redditi fondiari.

La mancata percezione del canone, e quindi del reddito, va fatta, però, constare attraverso un’intimazione di sfratto per morosità o un ’ingiunzione di pagamento nei confronti dell’inquilino moroso.

Finché la morosità non sarà provata attraverso una delle citate iniziative contro l’inquilino, stante la regola dell’art. 26 sopra riportata, il reddito andrà, però, dichiarato, seppur non percepito.

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