È una domanda molto comune tra chi si trova a gestire un’eredità: si può vendere la propria quota di un immobile ereditato da uno dei genitori?

La risposta è sì, è possibile, ma con alcune precisazioni importanti da conoscere prima di procedere.

Quando un immobile viene ereditato da più persone, si entra in una situazione chiamata comunione ereditaria. In pratica, ogni erede diventa proprietario di una “quota” dell’immobile, anche se fisicamente la casa resta una sola. Ogni quota rappresenta una percentuale di proprietà (ad esempio 1/2, 1/3, 1/4, ecc.), a seconda del numero degli eredi e delle disposizioni testamentarie o di legge se non c’è un testamento.

La legge consente a ciascun comproprietario di vendere liberamente la propria quota, senza dover chiedere l’autorizzazione agli altri eredi. Questo significa che un figlio che ha ereditato una parte dell’immobile può decidere di venderla anche se gli altri non sono d’accordo o non intendono vendere l’intera casa.

Tuttavia, se si vuole vendere la propria quota a un estraneo – inteso questo come soggetto che, anche se parente, non partecipa tuttavia alla comunione ereditaria – esiste un diritto importante da rispettare: il diritto di prelazione.

Gli altri comproprietari hanno la priorità nell’acquisto della quota messa in vendita

In pratica, chi vuole vendere deve prima comunicare agli altri eredi il prezzo e le condizioni della vendita. Se nessuno esercita la prelazione entro i termini previsti dalla legge, la quota può essere venduta a un soggetto esterno.

Se la comunicazione non viene fatta o non viene fatta correttamente, o se la quota viene venduta a un estraneo senza rispettare la prelazione, gli altri coeredi, finche’ dura lo stato di comunione ereditaria, possono esercitare il cosiddetto diritto di riscatto, cioè il diritto di sostituirsi all’acquirente pagando lo stesso prezzo.

Per questo motivo la forma della comunicazione è fondamentale: deve essere tracciabile, completa e giuridicamente valida.

È ammessa la rinuncia al diritto di prelazione?

La risposta è nuovamente sì, sia che la rinuncia avvenga dopo che è stata comunicata agli altri eredi comproprietari l’intenzione di vendere, sia preventivamente, cioè prima di un’alienazione progettata.

Tale rinuncia al diritto di prelazione può essere contenuta anche nel rogito purché la volontà di rinuncia sia espressa in modo inequivoco e nel rispetto delle forme previste dalla legge per la dismissione dei diritti, e quindi che avvenga in forma scritta.

È anche importante ricordare che prima di vendere è necessario che l’eredità sia stata formalmente accettata e che l’immobile sia correttamente intestato agli eredi tramite la dichiarazione di successione. Senza questi passaggi, non è possibile procedere legalmente alla vendita.

In alternativa alla vendita della quota, esiste un’altra strada: lo scioglimento della comunione. Gli eredi possono accordarsi per vendere l’intero immobile e dividere il ricavato, oppure uno di loro può acquistare le quote degli altri diventando unico proprietario. Se non si trova un accordo, è possibile ricorrere al giudice per ottenere la divisione giudiziale, che spesso porta alla vendita all’asta dell’immobile.

In sintesi

Vendere la propria quota di un immobile ereditato da un genitore è assolutamente possibile e legittimo. Tuttavia, è un’operazione che richiede attenzione agli aspetti legali, al diritto di prelazione degli altri eredi e alle difficoltà pratiche legate alla vendita di una proprietà “parziale”.

Per questo motivo, è sempre consigliabile farsi assistere da un professionista del settore immobiliare prima di intraprendere qualsiasi iniziativa.

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