
Il fornitore creditore del condominio può agire nei confronti dei singoli condomini?
E perché possa agire è necessaria una preventiva delibera assembleare che individui la misura della partecipazione di ciascun condomino alla spesa comune?
Di seguito cercheremo di soddisfare la Vostra curiosità.
Per quanto concerne la risposta al primo quesito, il creditore che ha ottenuto una sentenza o decreto ingiuntivo contro il condominio, può sempre agire in via esecutiva direttamente contro i singoli condomini, con la precisazione, però che, salvo deroga prevista nel contratto tra condominio e fornitore, ha l’obbligo di agire prima nei confronti dei creditori morosi.
Quanto al secondo quesito, una volta accertato in sede giudiziale il credito di fonte contrattuale del fornitore nei confronti del condominio, non incide sul diritto del terzo di ottenerne il pagamento, anche in via esecutiva, dal condominio e, quindi, dai singoli condomini, l’inesistenza di una valida delibera condominiale di approvazione della spesa corrispondente al detto credito ovvero di approvazione della ripartizione della spesa deliberata, trattandosi di questioni relative ai rapporti interni tra i condomini, rispetto alle quali il creditore del condominio resta estraneo anche in sede processuale.
La regola, infatti, è che il creditore che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio e, quindi, di tutti i condomini non deve vedere esclusa o ritardata la possibilità di agire per la soddisfazione del relativo credito per questioni inerenti al riparto dell’obbligazione tra i condomini, specie se le ragioni del terzo sono consacrate in un titolo esecutivo.
E la regola vale anche se i condomini non abbiano assunto le vesti di parte nel giudizio contro il condominio, per non esservi stati personalmente evocati e, quindi, non siano neppure individuati nominativamente nel provvedimento di condanna.
Inoltre, non è necessario neppure che il condominio e/o gli altri condomini partecipino all’eventuale giudizio di opposizione all’esecuzione promosso dal condomino nei confronti del quale il creditore del condominio ha agito in forza di titolo esecutivo conseguito nei confronti del condominio allorché si discuta della corretta determinazione della misura in cui il condomino è tenuto a rispondere in sede esecutiva della condanna irrogata al condominio, in ragione del criterio di parziarietà che sorregge l’imputazione ai singoli partecipanti delle obbligazioni assunte nell’interesse del condominio.
Rispetto all’azione esecutiva e alla controversia oppositiva, non è, infatti, prospettabile alcuna legittimazione a resistere o a contraddire del condominio, che rimane estraneo a questioni che involgono unicamente il rapporto tra il creditore intimante e il singolo condomino intimato.
Le eventuali vicende riconducibili ai rapporti interni tra i condomini ovvero ai rapporti con il loro rappresentante (ai quali è del tutto estraneo il terzo creditore), restano, quindi, rimesse solo alle azioni risarcitorie o di rivalsa interna tra i partecipanti al condominio e, quindi, visto l’argomento, tra i condomini in regola con i pagamenti, che abbiano eventualmente subito l’azione del fornitore, e condomini morosi che vi hanno dato causa.
A tutela dei primi si aggiunge poi l’obbligo posto in capo all’amministratore di condominio dall’art. 63 disp atti. Del c.c., di comunicare ai fornitori/terzi che lo interpellino, i dati dei condomini morosi, aggiungo io, la misura di partecipazione di questi nella spesa.
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