
Chi redige un testamento non sempre dispone dell’intero patrimonio. Può capitare per dimenticanza, perché alcuni beni sono stati acquistati dopo la scrittura del documento, o per una scelta consapevole del testatore.
Facciamo il caso di una vedova che non ha discendenti né ascendenti, ma solo un fratello, che ha a sua volta un figlio.
La vedova nel testamento nel testamento lascia un immobile al fratello e uno al nipote, ma nulla dice per le rimanenti proprietà, sia mobiliari che immobili.
Cosa succede quindi dal punto di vista legale se le ultime volontà riguardano solo alcuni beni specifici e ignorano il resto?
Anzitutto va interpretato il testamento per ricostruire le volontà della de cuius e quindi per chiarire come sono stati assegnati i beni nel testamento, cioè stabilire se i chiamati a succedere, nel nostro esempio fratello e nipote, siano da qualificarsi eredi o legatari.
La norma rilevante in argomento è l’art. 588 del Codice civile, intitolato “Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare”, che disciplina la figura dell’erede universale e quel di legatario
Eredi universali vs Legatari
L’istituzione di erede: Se ad esempio il testatore scrive “Lascio a mio figlio la quota del 50% dei miei beni”, quindi, ha inteso assegnare i beni o complesso di beni come frazione del patrimonio, il figlio è erede universale.
In questa ipotesi se avanzano dei beni non citati, questi verranno divisi proporzionalmente tra gli eredi.
Il Legato: Se il testatore scrive “Lascio il mio orologio d’oro al mio amico Mario”, Mario è un legatario.
In questo caso egli riceve solo quel bene specifico e non ha alcun diritto sugli altri beni rimasti fuori dal testamento, che andranno invece agli eredi legittimi. E’ questo il caso del “testamento parziale.”
Il concorso tra successione testamentaria e legittima
Nel nostro ordinamento, la volontà del defunto è sovrana, ma non può operare nel vuoto. Se il testamento è “parziale”, si verifica una coesistenza tra due tipi di successione:
- Successione Testamentaria: Per i beni indicati nel testamento, si segue esattamente quanto scritto dal testatore.
- Successione Legittima: Per tutti i beni non menzionati, interviene la legge. Il Codice civile stabilisce infatti che, in mancanza di disposizioni specifiche, il patrimonio residuo venga ripartito tra gli eredi seguendo i gradi di parentela (coniuge, figli, fratelli, ecc.).
Nota Bene: Il testamento rimane pienamente valido per la parte che dispone. Non viene annullato solo perché “incompleto”.
Il rischio delle “quote di legittima”
Anche in presenza di un testamento parziale, bisogna prestare attenzione alla quota di legittima. Se i beni indicati nel testamento favoriscono un estraneo o un solo parente, andando a intaccare la quota che la legge riserva obbligatoriamente ai familiari più stretti (legittimari), questi ultimi potranno agire in giudizio con l’azione di riduzione.
In conclusione, se il testamento non copre tutto il patrimonio, cioè è parziale:
- I beni “nominati” vanno ai beneficiari indicati.
- I beni “dimenticati” o esclusi vengono divisi tra i parenti secondo le regole della successione di legge.
- Le due modalità di successione convivono pacificamente per chiudere il passaggio generazionale.
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